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PATTO FEDERATIVO DELLA “FEDERAZIONE ITALIANA PER LA LIBERTÀ DI SCELTA TERAPEUTICA” (FILST)



PREMESSA. Questa Federazione è stata costituita unicamente per dare forza e visibilità ad un grande movimento che esiste già, ma che è debole e diviso. Non intende essere un’associazione che si aggiunge a tante altre. I vari gruppi che la costituiscono conservano la loro autonomia in tutto e per tutto; sono liberamente vincolati alla federazione solo fino a quando lo vorranno e solo per quanto riguarda la comune attività liberamente concordata e decisa nell’assemblea.

ART. 1. COSTITUZIONE.

Si è costituita con sede legale a Firenze, in via di Novoli n° 91/n una Federazione di gruppi che assume la denominazione di Federazione Italiana per la Libertà di Scelta Terapeutica (FILST).

ART. 2. ATTIVITÀ DELLA FEDERAZIONE.

La Federazione svolge attività nei settori di cultura, lavoro, scuola, ambiente, salute, assistenza, politica, senza finalità di lucro.

ART. 3. SCOPO DELLA FEDERAZIONE.

È unico scopo della Federazione:

La realizzazione di una concreta, reale libertà di scelta terapeutica.

ART. 4. I GRUPPI FEDERATI.

Il numero dei gruppi gruppi federati è illimitato; alla Federazione possono aderire tutti i gruppi di persone, quali associazioni, scuole, fondazioni, sindacati o qualsiasi altra entità collettiva ben definita, che condividano pienamente lo scopo della Federazione.

ART. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE.

Per essere ammessi alla Federazione è necessario presentare domanda al Consiglio Federale con la osservanza delle seguenti modalità:

1) indicare nome e sede legale del gruppo;

2) allegare copia dei documenti attestanti l’esistenza e il tipo del gruppo (atto costitutivo, statuto, ecc...).

ART. 6. AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI GRUPPI FEDERATI.

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato alla qualifica di gruppo federato. E' compito del Consiglio Federale ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronunciano i Probiviri ed, eventualmente in via definitiva, la prima assemblea federale ordinaria. Le dimissioni da gruppo federato vanno presentate per scritto al Consiglio Federale dal legale rappresentante del gruppo.

ART. 7. DOVERI DEI GRUPPI FEDERATI.

I gruppi federati sono tenuti:

1) al pagamento della quota federativa;

2) all’osservanza del patto federativo, e delle deliberazioni prese dagli organi federali, comprese eventuali integrazioni della cassa federale attraverso versamento di quote straordinarie, decise di comune accordo dall’assemblea.

ART. 8. RIMOZIONI DEI GRUPPI FEDERATI.

I gruppi federati sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente patto federativo;

2) quando si rendano morosi nel pagamento della quota federativa senza giustificato motivo;

3) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali alla Federazione. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Federale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I gruppi federati radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni. I gruppi federati espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

ART. 9. PATRIMONI.

Il patrimonio della Federazione è indivisibile ed è costituito:

1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Federazione;

2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

3) dal fondo di riserva.

ART. 10. SOMME VERSATE.

Le somme versate per la quota federativa (dopo la ratifica dell’ammissione del gruppo da parte del Consiglio Federale) e per le altre eventuali quote non sono rimborsabili in ogni caso.

ART. 11. BILANCIO.

Il bilancio comprende l'esercizio della Federazione dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e dev'essere presentato all'assemblea entro il trentuno di marzo dell'anno successivo.

ART. 12. RESIDUO BILANCIO.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per le iniziative citate negli articoli 2 e 3.

ART. 13. ASSEMBLEE FEDERALI.

Le assemblee federali possono essere ordinarie o straordinarie. Esse sono convocate con annuncio scritto ad ogni gruppo federato. Ad essa possono partecipare tutti i membri dei gruppi federati.

ART. 14. ASSEMBLEA FEDERALE ORDINARIA.

L'assemblea federale ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al trentuno marzo successivo. Essa:

1) propone, discute e approva il programma di attività per l'anno in corso;

2) stabilisce l’entità della quota federativa per l’anno in corso;

3) procede alla nomina, a maggioranza semplice, delle cariche federali alla scadenza del loro mandato;

4) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo svolgimento delle elezioni;

5) approva il bilancio consuntivo e preventivo e gli stanziamenti per iniziative previste dagli articoli 2 e 3 del presente patto federativo;

6) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione della Federazione.

ART. 15. ASSEMBLEA FEDERALE STRAORDINARIA.

L'assemblea straordinaria è convocata:

1) tutte le volte che il Consiglio Federale lo reputi necessario;

2) ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 dei gruppi federati. Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 16. REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA FEDERALE.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei gruppi federati. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei gruppi federati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei gruppi federati (un voto per gruppo) presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

ART. 17. VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA FEDERALE.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Alla votazione partecipa il legale rappresentante (uno per gruppo) di ogni gruppo federato presente. In sostituzione può votare un altro membro munito di delega scritta e firmata dal legale rappresentante stesso.

ART. 18. STRUTTURA DELL'ASSEMBLEA FEDERALE.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni apportate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 19. COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO FEDERALE.

Il Consiglio Federale è composto da un minimo di 6 consiglieri (cinque più il presidente), eletti tra i membri dei gruppi federati che si candidano durante l’assemblea e restano in carica un anno.

ART. 20. ELEZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE.

Ogni anno l'assemblea federale ordinaria elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Federale.

ART. 21. STRUTTURA DEL CONSIGLIO FEDERALE.

Il Consiglio Federale elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dalla Federazione per il conseguimento del suo fine federativo. Il Presidente, il vice Presidente e il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza.

ART. 22. RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE.

Il Consiglio Federale si riunisce convocato dal Presidente o dai 2/5 dei suoi membri o, secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate. Sono possibili riunioni, consultazioni e votazioni via internet in tempo reale (chat) o tramite email.

ART. 23. DELIBERE DEL CONSIGLIO FEDERALE.

Le deliberazioni del Consiglio Federale sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità il voto del Presidente vale due. È comunque raccomandato che sia fatto tutto il possibile affinché le decisioni sino prese all’unanimità.

ART. 24. COMPITI DEL CONSIGLIO FEDERALE.

Il Consiglio Federale deve:

1) attuare l’attività della federazione, così come è stata espressa e deliberata dall’assemblea;

3) redigere i bilanci;

5) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della Federazione decisa dall’assemblea;

7) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei gruppi federati;

8) promuovere la partecipazione dei gruppi federati all'attività della Federazione.

ART. 25. REVISORI DEI CONTI.

I Revisori dei Conti che vengono eletti in numero di tre dall'assemblea federale a maggioranza; essi vengono scelti tra membri dei gruppi federati e restano in carica un anno.

ART. 26. COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che vengono eletti dall'assemblea federale a maggioranza; essi vengono scelti tra membri dei gruppi federati e restano in carica un anno.

ART. 27. COLLEGIO SINDACALE.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che vengono eletti dall'assemblea federale a maggioranza; essi vengono scelti tra membri dei gruppi federati e restano in carica un anno.

ART. 28. MANSIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente è il portavoce della Federazione presso i media e gli organi pubblici e politici; ha la rappresentanza e la firma federale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome della Federazione. Il Presidente non può prendere iniziative senza l’approvazione dell’assemblea, per le linee generali, e del Consiglio Federale per i dettagli. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano ad un componente dell'ufficio di Presidenza nominato dal Consiglio Federale.

ART. 29. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO.

In caso di scioglimento, l'assemblea federale delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo.

ART. 30. DECISIONI DELL’ASSEMBLEA FEDERALE.

Per quanto non compreso nel presente patto federativo decide l'assemblea federale a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ART. 31. CARICHE FEDERALI.

Le cariche federali non sono retribuite.



Questo patto federativo è composto da una “premessa” e da 31 articoli disposti su tre pagine.



LETTO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA FEDERALE STRAORDINARIA IL 27 febbraio 2005

Modificato dall'assemblea del 26 marzo 2006