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DICHIARAZIONE DI INTENTI


Noi della Federazione Italiana per la Libertà di Scelta Terapeutica dichiariamo che unico scopo di questo organismo è la

LIBERTÀ DI SCELTA TERAPEUTICA REALE, TOTALE, INCONDIZIONATA.


REALE

Non è sufficiente che una legge dichiari il principio per cui ogni cittadino può curarsi come vuole; sa­rebbe solo un subdolo inganno.

Per il paziente.

Deve esserci a disposizione una reale scelta di specialisti esperti in differenti discipline; deve esserci una reale e veritiera possibilità di informazione di massa sulle varie tecniche di guarigione. Pertanto la medicina ufficiale non deve fregiarsi dell’immagine mediatica di scienza, ma solo di una delle tante ipotes­i o possibilità di cura. Il pa­ziente deve poter avere facilmente a disposizione pareri e, soprattutto, cor­rette, esaurienti e comprensibili docum­entazioni sui pro e i contro per ogni tipo di terapia; nessuna tec­nica dovrà venir presentata dalle isti­tuzioni o dai media come unica o migliore o preferibile.

Ogni specialista deve esibire al possibile paziente esatte ed accurate documentazioni sulla sua prepa­razione professionale, sulle tecniche usate e sulle statistiche di guarigione sia della tecnica in generale che personali. Sono auspicabili certificazioni di qualità da parte di organizzazioni private, come in uso in vari paesi europei in altri campi di attività.

Il paziente che usufruisce di una qualsiasi terapia non deve godere da parte della stato di alcun tratta­mento “di fa­vore” (come rimborsi, prestazioni o medicine gratuite, ecc...) a differenza di pazienti che scel­gono altre terapie.

Per lo specialista.

Per avere specialisti esperti ci vogliono scuole per la teoria e strutture per la pratica (cliniche, centri della sa­lute, ecc...) e nessun limite per le tecniche insegnate. Per esercitare, lo specialista non dovrà aver bisogno di alcuna au­torizzazione da parte dello stato o di organizzazioni private.

Nessuna tecnica, sostanza, strumento, specialista, scuola o qualsiasi altro elemento che concorra alla diffusio­ne e all’esercizio di una terapia, dovrà avere da parte delle istituzioni differenti trattamenti fiscali, rimborsi, facili­tazioni legali o qualsiasi altro trattamento “di favore” rispetto ad altri.


TOTALE

Non considereremo esaurito il nostro compito finché ci sarà anche il più piccolo limite alla libertà di scelta te­rapeutica, sia esso di ordine legale, pratico, mediatico, tecnico, culturale, didattico, fiscale o di qualsiasi altro tipo.


INCONDIZIONATA

Noi non ammettiamo il più piccolo limite alla libertà di scelta terapeutica; non ammettiamo eccezio­ni; non ammettiamo trattamenti psichiatrici obbligatori, vaccinazioni obbligatorie, né divieti o restrizioni nel­l’uso di tecni­che terapeutiche, né divieti o restrizioni della commercializzazione di strumenti o sostanze atti o presentati da chic­chessia a fini terapeutici, qualsiasi sia la tecnica, l’operatore o il venditore. Nessuna tecnica, strumento o sostanza usati come mezzi terapeutici su un paziente devono, per la loro origine, scoperta o uso causare danni alla vita o alla salu­te di altri esseri umani.

Noi consideriamo che attualmente alcuni trattamenti, come la chemioterapia, l’espianto e il trapianto di orga­ni, i farmaci chimici, ma anche la medicina ufficiale in generale, siano di fatto dei trattamenti sani­tari obbligatori, in quanto i pazienti non sono correttamente informati né delle possibilità alternative, né delle statistiche di guari­gione, né degli effetti collaterali indesiderati di tali tecniche.

Ammettiamo come unico criterio la libera scelta del paziente correttamente e liberamente informato. Noi crediamo che ogni persona adulta abbia l’incondizionato diritto di scegliere se e come curarsi. Noi cre­diamo che questo diritto vada attuato senza “se” e senza “ma”. Noi lo vogliamo incondizionatamente.

Per quanto riguarda l’Italia, nell’articolo 32 della Costituzione è scritto: “Nessuno può essere obbliga­to a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Le ultime sei parole di questa citazione devo­no essere sostituite dalle seguenti: “per nessun motivo”. Nessuna legge, per nessun motivo deve obbligare un citta­dino a sotto­porsi ad un trattamento terapeutico. Soltanto la persona in coma può essere sottoposta senza consenso a trattamenti terapeutici, ma esclusi­vamente limitati a salvargli la vita e a riportarla in stato cosciente. Tutta­via anche in questo caso si dovranno rispettare le scelte che il paziente avrà eventualmente manifestato duran­te la sua vita prima della perdita di coscienza attra­verso scritti, a voce, con la consuetudine o in altro mo­do. In mancanza di questi ele­menti, ci si dovrà attenere alla scelta del famigliare più stretto.