DICHIARAZIONE DI INTENTI
Noi della Federazione Italiana per la Libertà di Scelta Terapeutica dichiariamo che unico scopo di questo organismo è la
LIBERTÀ DI SCELTA TERAPEUTICA REALE, TOTALE, INCONDIZIONATA.
REALE
Non è sufficiente che una legge dichiari il principio per cui ogni cittadino può curarsi come vuole; sarebbe solo un subdolo inganno.
Per il paziente.
Deve esserci a disposizione una reale scelta di specialisti esperti in differenti discipline; deve esserci una reale e veritiera possibilità di informazione di massa sulle varie tecniche di guarigione. Pertanto la medicina ufficiale non deve fregiarsi dell’immagine mediatica di scienza, ma solo di una delle tante ipotesi o possibilità di cura. Il paziente deve poter avere facilmente a disposizione pareri e, soprattutto, corrette, esaurienti e comprensibili documentazioni sui pro e i contro per ogni tipo di terapia; nessuna tecnica dovrà venir presentata dalle istituzioni o dai media come unica o migliore o preferibile.
Ogni specialista deve esibire al possibile paziente esatte ed accurate documentazioni sulla sua preparazione professionale, sulle tecniche usate e sulle statistiche di guarigione sia della tecnica in generale che personali. Sono auspicabili certificazioni di qualità da parte di organizzazioni private, come in uso in vari paesi europei in altri campi di attività.
Il paziente che usufruisce di una qualsiasi terapia non deve godere da parte della stato di alcun trattamento “di favore” (come rimborsi, prestazioni o medicine gratuite, ecc...) a differenza di pazienti che scelgono altre terapie.
Per lo specialista.
Per avere specialisti esperti ci vogliono scuole per la teoria e strutture per la pratica (cliniche, centri della salute, ecc...) e nessun limite per le tecniche insegnate. Per esercitare, lo specialista non dovrà aver bisogno di alcuna autorizzazione da parte dello stato o di organizzazioni private.
Nessuna tecnica, sostanza, strumento, specialista, scuola o qualsiasi altro elemento che concorra alla diffusione e all’esercizio di una terapia, dovrà avere da parte delle istituzioni differenti trattamenti fiscali, rimborsi, facilitazioni legali o qualsiasi altro trattamento “di favore” rispetto ad altri.
TOTALE
Non considereremo esaurito il nostro compito finché ci sarà anche il più piccolo limite alla libertà di scelta terapeutica, sia esso di ordine legale, pratico, mediatico, tecnico, culturale, didattico, fiscale o di qualsiasi altro tipo.
INCONDIZIONATA
Noi non ammettiamo il più piccolo limite alla libertà di scelta terapeutica; non ammettiamo eccezioni; non ammettiamo trattamenti psichiatrici obbligatori, vaccinazioni obbligatorie, né divieti o restrizioni nell’uso di tecniche terapeutiche, né divieti o restrizioni della commercializzazione di strumenti o sostanze atti o presentati da chicchessia a fini terapeutici, qualsiasi sia la tecnica, l’operatore o il venditore. Nessuna tecnica, strumento o sostanza usati come mezzi terapeutici su un paziente devono, per la loro origine, scoperta o uso causare danni alla vita o alla salute di altri esseri umani.
Noi consideriamo che attualmente alcuni trattamenti, come la chemioterapia, l’espianto e il trapianto di organi, i farmaci chimici, ma anche la medicina ufficiale in generale, siano di fatto dei trattamenti sanitari obbligatori, in quanto i pazienti non sono correttamente informati né delle possibilità alternative, né delle statistiche di guarigione, né degli effetti collaterali indesiderati di tali tecniche.
Ammettiamo come unico criterio la libera scelta del paziente correttamente e liberamente informato. Noi crediamo che ogni persona adulta abbia l’incondizionato diritto di scegliere se e come curarsi. Noi crediamo che questo diritto vada attuato senza “se” e senza “ma”. Noi lo vogliamo incondizionatamente.
Per quanto riguarda l’Italia, nell’articolo 32 della Costituzione è scritto: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Le ultime sei parole di questa citazione devono essere sostituite dalle seguenti: “per nessun motivo”. Nessuna legge, per nessun motivo deve obbligare un cittadino a sottoporsi ad un trattamento terapeutico. Soltanto la persona in coma può essere sottoposta senza consenso a trattamenti terapeutici, ma esclusivamente limitati a salvargli la vita e a riportarla in stato cosciente. Tuttavia anche in questo caso si dovranno rispettare le scelte che il paziente avrà eventualmente manifestato durante la sua vita prima della perdita di coscienza attraverso scritti, a voce, con la consuetudine o in altro modo. In mancanza di questi elementi, ci si dovrà attenere alla scelta del famigliare più stretto.